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Dal regolamento del Coni sulle controanalisi dopo una positività al doping:

Articolo 18
Fase della controanalisi
1. Entro tre giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dell’esito avverso delle analisi, l’Atleta potrà richiedere, con oneri a suo carico, l’effettuazione della controanalisi.
2. In caso di comunicata rinuncia o trascorsi inutilmente i tre giorni, l’UPA attiva il relativo procedimento disciplinare.
3. A seguito della richiesta di controanalisi, l’UPA comunica all’Atleta, alla Società di appartenenza, alla FSN/DSA ed agli Organismi sportivi
interessati, la data di effettuazione della controanalisi fissata in modo che tra questa data e quella della richiesta non intercorrano più di
sette giorni lavorativi.
4. L’analisi del campione B è svolta dallo stesso Laboratorio che ha analizzato il campione A.
5. Alla controanalisi, fin dalla fase di identificazione del campione B, può assistere l’Atleta, oppure un suo rappresentante appositamente delegato con lettera che pervenga all’UPA entro le ventiquattro ore precedenti la data stabilita per tale operazione. L’Atleta e/o il rappresentante da questi delegato possono essere assistiti da un perito, il cui nominativo e qualifica devono essere notificati nei termini e nelle modalità precedentemente indicati.
6. Alla controanalisi possono altresì assistere un rappresentante della FSN/DSA interessata ed un incaricato dell’UPA.
7. L’assenza dell’Atleta, e/o di chi lo rappresenta, alle operazioni di controanalisi non è motivo di sospensione della procedura di controanalisi. Analogamente non rappresenta una situazione ostativa il mancato accoglimento da parte dell’Atleta e/o del rappresentante delegato delle date proposte dal Laboratorio per l’effettuazione di tale procedura. Le operazioni di identificazione e di sigillatura del campione B, in assenza dell’Atleta (oppure di un suo rappresentante appositamente delegato) e/o del perito da questi nominato, devono comunque avvenire alla presenza di un osservatore esterno al
Laboratorio.
8. L’Atleta ha diritto di chiedere, con oneri a suo carico, copia della documentazione di Laboratorio relativa ai campioni A e B.
9. Qualora la controanalisi confermi l’esito di positività, l’UPA, ricevuta la comunicazione dal Laboratorio, provvede ad informare i soggetti di
cui al precedente comma 3.
10. Qualora la controanalisi non confermi l’esito di positività della prima analisi, questa viene considerata negativa e l’UPA, in mancanza di ulteriori elementi e alla luce delle circostanze specifiche del caso, potrà dichiarare il procedimento concluso, dandone comunicazione ai
soggetti di cui al precedente comma 3.
11. I risultati della controanalisi sono inappellabili.