IL PRECEDENTE CHE PUO AIUTARE - La Juventus e alcuni suoi passati o attuali dirigenti è stata condannata ai sensi dell'art. 4, ovvero quello della "slealtà sportiva", anziché ai sensi dell'art. 31, inerente agli illeciti amministrativi. Un punto su cui la difesa del club ha molte perplessità. "Perché se mi contesti illeciti amministrativi, punibili con ammenda, poi mi sanzioni con la slealtà sportiva? Solo per togliere punti in classifica?", scrive il quotidiano. Proprio in merito a questo, nel 2016, il Collegio sosteneva che se c’è una norma specifica non si può applicare il generale divieto di slealtà sportiva, che ha solo carattere residuale. In pratica, confermava uno dei punti chiavi della linea difensiva del club bianconero.
In più, quella sentenza del 2016 che affermava tale principio, era stata redatta dalla seconda sezione del collegio di garanzia, composta da Gabriella Palmieri attuale presidente del Collegio di Garanzia dello Sport, e da Attilio Zimatore, presidente della seconda sezione (competente in materia di questioni disciplinari). Entrambi saranno chiamati a decidere mercoledì sul ricorso della Juve.