Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 26 novembre 2019, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:
SERIE A TIM
Gare del 23-24-25 novembre 2019 - Tredicesima giornata andata
In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:
a) SOCIETA'
Il Giudice sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della tredicesima giornata andata sostenitori delle Società Atalanta, Bologna, Napoli, Roma e Sampdoria hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, con efficacia esimente,
delibera
di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.
Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. MILAN per avere suoi sostenitori, al 48° del primo tempo, intonato cori insultanti di matrice territoriale nei confronti della tifoseria avversaria.
Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. ATALANTA per avere suoi sostenitori, al termine della gara, lanciato sul terreno di giuoco un bottiglietta di plastica e due accendini; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. BOLOGNA per avere suoi sostenitori, al 21° del primo tempo, lanciato un petardo nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, al 39° del primo tempo, lanciato un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
b) CALCIATORI
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER QUATTRO GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMENDA DI € 10.000,00
OLSEN Robin Patrick (Cagliari): per avere, al 38° del secondo tempo, a giuoco fermo, spinto e colpito con un spallata veemente al petto un calciatore avversario e, dopo aver subito un colpo alla bocca, colpito lo stesso con una forte manata tra collo e viso; per avere inoltre, mentre usciva dal terreno di giuoco dopo la conseguenziale espulsione, indirizzato al Quarto Ufficiale un'espressione ingiuriosa.
SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMENDA DI € 10.000,00
LAPADULA Gianluca (Lecce): per avere, al 38° del secondo tempo, a giuoco fermo, dopo aver subito una spinta ed una spallata da un calciatore della squadra avversaria, colpito quest'ultimo con La testa all'altezza della bocca.
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
CACCIATORE Fabrizio (Cagliari): per avere volontariamente colpito il pallone con le mani, impedendo la segnatura di una rete.
JAJALO Mato (Udinese): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
MISSIROLI Simone (Spal): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
TOLOI Rafael (Atalanta): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
ZANIOLO Nicolo (Roma): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).