commenta
Il Giudice Sportivo ha reso note le decisioni riguardanti la prima sfida di Coppa Italia, le semifinali d'andata. Ecco il comunicato ufficiale:

"Gare del 30-31 gennaio 2018 - Semifinali andata                                                                         
Atalanta-Juventus 0-1
Milan-Lazio 0-0

B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo prof. Alessandro Zampone, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 5 febbraio 2018, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

a) SOCIETA'

Il Giudice sportivo,

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso delle semifinali andata ritorno sostenitori delle Società Atalanta e Juventus hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente, 

delibera

di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

* * * * * * * * *

Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc. JUVENTUS per avere ingiustificatamente ritardato l'inizio del primo tempo di circa tre minuti.

Ammenda di € 1.000,00 : alla Soc. ATALANTA per avere suoi sostenitori, durante l'intervallo, lanciato un fumogeno sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

b) CALCIATORI

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER  UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BENTACUR COLMAN Rodrigo (Juventus): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Seconda sanzione).

TOLOI Rafael (Atalanta): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Seconda sanzione)".