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È arrivata la parola fine ai ricorsi della Juventus davanti alla giustizia italiana per i casi legati a Calciopoli a fronte della rinuncia della Vecchia Signora all'ultimo ricorso. La causa in atto era riferita alla richiesta alla FIGC di danni per 443 milioni di euro per l’assegnazione dello scudetto 2005/06 all’Inter. Una vicenda a livello di giustizia ordinaria iniziata il 7 novembre 2011. Il TAR del Lazio nel luglio 2016 aveva poi respinto il nuovo ricorso della Juventus, dichiarandolo in parte inammissibile e in parte infondato. La società, tuttavia si è in seguito rivolta al Consiglio di Stato, presentando un nuovo ricorso. Ricorso che era ancora in atto fino al 13 ottobre 2023 quando si è deciso l'atto di rinuncia della Juve. In ballo c’erano ancora le spese legali, per cui la sentenza ufficiale del Consiglio di Stato nei giorni scorsi.

LA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO


"Considerato che con la memoria notificata e depositata il 13 ottobre 2023, sottoscritta anche dal legale rappresentante della Juventus Football Club S.p.A., parte appellante ha dichiarato di rinunciare al ricorso, chiedendo disporsi la compensazione delle spese processuali» e «ritenuto che con tale espressione parte appellante (ovverosia la Juventus, ndr) abbia inteso rinunciare al ricorso in appello", ha spiegato che le controparti costituite, ovverosia FIGC e Inter, non si sono opposte all’atto di rinuncia.
Sulle spese legali: "Ritenuto che non sono stati prospettati né sono comunque apprezzabili particolari motivi per derogare alla regola generale, enunciata dall’art. 84, comma 2, c.p.a., secondo cui “Il rinunciante deve pagare le spese degli atti di procedura compiuti, salvo che il collegio, avuto riguardo a ogni circostanza, ritenga di compensarle”". 
"Il Consiglio di Stato – prosegue la sentenza – in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso in appello, come in epigrafe proposto, dà atto della rinuncia all’appello in epigrafe indicato» decidendo inoltre di condannare il club bianconero «al pagamento delle spese relative al presente grado di giudizio, che si liquidano in €. 5.000,00 a favore di ciascuna delle controparti costituite".