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Antonio Maria Borello, avvocato specializzato in diritto penale e sportivo, ha parlato della situazione della Juventus a Tuttosport: «Con questo atto il Procuratore Federale, scoprendo per così dire le carte, ha informato gli interessati che possono fare copia degli atti d’indagine e che entro un determinato termine, non superiore a 15 giorni, possono richiedere di essere sentiti o presentare memorie difensive. Trascorso questo termine, se il Procuratore Federale è ancora convinto di poter dimostrare la colpevolezza degli interessati, esercita l’azione disciplinare attraverso l’atto di deferimento, che deve essere notificato entro 30 giorni dalla scadenza del termine assegnato alle parti per richiedere audizione o presentare memorie. Quindi, entro 10 giorni dalla ricezione dell’atto di deferimento, il Presidente della Sezione disciplinare del Tribunale federale fissa l’udienza di discussione». 
 
TEMPI NECESSARI - «Il procedimento sportivo di primo grado potrebbe concludersi al termine del campionato, previsto per il 4 giugno, ma comunque ancora nel corso della stagione sportiva 2022/2023, che si concluderà formalmente il 30 giugno. Se così fosse, eventuali sanzioni sarebbero applicabili al campionato corrente, altrimenti slitterebbero alla successiva stagione 2023/2024. Le sanzioni irrogate dagli organi di giustizia sportiva sono infatti immediatamente esecutive anche nel caso di proposizione del ricorso, come nel caso dell’attuale penalizzazione di 15 punti, a patto però che sia soddisfatto il principio di afflittività». 
 
PATTEGGIAMENTO? - «L’ipotesi consentirebbe una definizione rapida del procedimento sportivo rispetto alla via ordinaria e prevede, come effetto premiale, una riduzione della sanzione eventualmente applicabile, in seguito a un accordo con il Procuratore Federale. Però... Va rimarcato come non sia possibile patteggiare se è contestata la recidiva sportiva, cioè se nel corso della stessa stagione sportiva un soggetto ha ricevuto una precedente sanzione disciplinare della stessa natura dell’illecito che viene contestato in seconda battuta. La recidiva, anzi, comporta un aumento di pena sulla base di una valutazione discrezionale, tenendo conto della gravità del fatto e della reiterazione».